Test accertamento delle conoscenze in ingresso

L’accertamento delle conoscenze in ingresso ai CdS consiste in un test non selettivo ma obbligatorio per tutti i nuovi iscritti e non pregiudica in alcun modo l’immatricolazione.

La prova è composta da 25 domande a risposta multipla (4 risposte selezionabili) da concludere nel tempo di 30 minuti; la prova si intenderà superata rispondendo correttamente ad almeno 13 domande. I quesiti che compongono ogni singolo test sono estratti casualmente da un data base di 500 domande predisposte dai docenti della Scuola e verteranno su argomenti di cultura generale, informatica di base e lingua inglese.

Un primo test per l’accertamento delle conoscenze in ingresso si svolgerà il 24 settembre  2024 alle ore 17:00 nell’Aula 2 della Scuola di Giurisprudenza presso il Campus universitario: per la prenotazione al test si chiede di inviare una mail entro e non oltre il 18 settembre 2021 a segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it

Per gli studenti che, a seguito del test di accertamento, avranno evidenziato lacune nelle conoscenze in ingresso, è previsto un ulteriore test nei giorni successivi alla chiusura delle immatricolazioni. Le 25 domande a risposta multipla verteranno sugli argomenti di cultura generale, informatica di base e lingua inglese ed il test si considera superato rispondendo positivamente ad almeno 13 quesiti nel tempo di 30 minuti.

Nel caso in cui la prova non sia stata superata positivamente, o non lo ha sostenuto, lo studente può sostenere le attività formative equivalenti previste come fondamentali per il Piano di studi dello studente individuate:

·         per il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per l'Innovazione organizzativa e la Coesione sociale: Diritto privato o Diritto costituzionale o Storia sociale o Elementi di Diritto romano

·         per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: Istituzioni e Storia del Diritto Romano o Storia del Diritto Medievale e Moderno o Diritto Costituzionale o Diritto Privato I.

Fin quando lo studente non soddisfa gli obblighi formativi aggiuntivi non superando la verifica iniziale o, in alternativa, non superando positivamente l’esame di un’attività formativa equivalente, non può sostenere esami degli anni successivi al primo e viene iscritto come studente ripetente (l’iscrizione agli esami per le attività formative degli anni successivi è subordinata al superamento degli obblighi formativi aggiuntivi).